Art. 13.
(Associazioni tra professionisti).

      1. Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni costituite dai professionisti per l'esercizio delle rispettive attività. Le associazioni assumono la denominazione di «studio professionale associato» e in tutti gli atti e i documenti dell'associazione sono indicati i nomi dei professionisti che aderiscono alla medesima.

      2. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.